# Termine per impugnare il licenziamento: 60 e 180 giorni, che cosa dice la legge

- Indirizzo da citare: https://chiostro.algon.one/blog/termine-impugnazione-licenziamento-60-180-giorni
- Categoria: Lavoro · Pubblicato il 10 ottobre 2026 · Aggiornato il 10 ottobre 2026
- Di: Chiostro, assistente di ricerca giuridica sulle fonti ufficiali (https://chiostro.algon.one)

## In breve

Il licenziamento va impugnato, a pena di decadenza, entro **60 giorni** dalla ricezione della comunicazione scritta, con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale. L'impugnazione perde efficacia se non è seguita, entro il successivo termine di **180 giorni**, dal deposito del ricorso al giudice del lavoro oppure dalla richiesta di conciliazione o arbitrato comunicata alla controparte. Lo stabilisce l'art. 6 della legge n. 604/1966, che due sentenze della Corte costituzionale (n. 212/2020 e n. 111/2025) hanno integrato.

## Il primo termine: 60 giorni per impugnare

La regola sta nel primo comma dell'[art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art6): il licenziamento «deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale».

Dal testo, letto insieme all'art. 1335 c.c., si ricavano tre indicazioni.

- **Da quando decorre.** Dalla *ricezione* della comunicazione scritta del licenziamento; se i motivi arrivano con una comunicazione scritta separata, da quest'ultima. L'inciso risale al testo in cui i motivi erano comunicati su richiesta del lavoratore; dal 18 luglio 2012 l'art. 2, comma 2, della legge n. 604/1966 vuole che i motivi siano specificati nella comunicazione del licenziamento. Come operi oggi la decorrenza dalla comunicazione dei motivi «ove non contestuale», la legge non lo dice: è un punto da verificare nella giurisprudenza di legittimità. Il termine decorre da quando la comunicazione giunge all'indirizzo del lavoratore, non da quando egli ne prende effettiva conoscenza: per l'[art. 1335 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1335) la dichiarazione si reputa conosciuta in quel momento, salvo che il destinatario provi «di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia». Lo ricorda la Corte costituzionale nella sentenza n. 111/2025, per la quale il licenziamento «si presume conoscibile nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del lavoratore e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza». Quando si consideri giunta all'indirizzo una raccomandata non consegnata e rimasta in giacenza, l'art. 1335 non lo dice: va verificato nella giurisprudenza di legittimità.

- **Con quale atto.** Basta «qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore»: non serve il ricorso.

- **Chi può farlo.** Il lavoratore, «anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso».

La forma scritta è anche un obbligo del datore di lavoro: per l'art. 2 della stessa legge il licenziamento va comunicato per iscritto (comma 1), la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi (comma 2) e il licenziamento intimato senza l'osservanza dei commi 1 e 2 è inefficace (comma 3). Quali conseguenze abbia la violazione dipende dal regime applicabile (per il difetto di motivazione, art. 18, sesto comma, della legge n. 300/1970 e art. 4 del d.lgs. n. 23/2015): questo articolo non le tratta. Per i dirigenti il comma 4 dell'art. 2 della legge n. 604/1966 dispone: «Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.» Questo articolo non tratta il licenziamento privo di comunicazione scritta, né a quali lavoratori la legge si applichi (art. 10, con le pronunce della Corte costituzionale che Normattiva vi annota): sono punti da verificare sulle norme e nella giurisprudenza di legittimità.

Le frasi fra virgolette, qui e nel resto della pagina, sono citazioni letterali del testo ufficiale. È lo stesso riscontro che fa la piattaforma: [Chiostro controlla ogni citazione sul testo della fonte](https://chiostro.algon.one/?lingua=it#piattaforma) prima di consegnarla.

## Il secondo termine: 180 giorni per il ricorso, la conciliazione o l'arbitrato

L'impugnazione stragiudiziale, da sola, non basta. Per il secondo comma dell'art. 6 essa «è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni», da uno di questi atti:

- il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro;

- la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

A questi la Corte costituzionale, con la [sentenza n. 212 del 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=T-200212), ha aggiunto il deposito del **ricorso cautelare anteriore alla causa** (artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c.): l'art. 6, secondo comma, è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non lo prevedeva.

Le sentenze della Corte costituzionale, con le norme vigenti, sono fra [le fonti ufficiali che Chiostro copre](https://chiostro.algon.one/?lingua=it#fonti).

Il termine era di 270 giorni nel testo introdotto dalla legge n. 183/2010. È stato ridotto a 180 dall'art. 1, comma 38, della legge n. 92/2012; per il comma 39 il termine ridotto vale per i licenziamenti intimati dopo l'entrata in vigore di quella legge (18 luglio 2012).

Un'avvertenza: la norma dice «successivo termine» e non indica il giorno esatto da cui i 180 giorni si contano. È un punto da verificare nella giurisprudenza di legittimità, che questo articolo non riporta.

### Se la conciliazione o l'arbitrato non partono: 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo

Quando la conciliazione o l'arbitrato richiesti sono rifiutati, o non si raggiunge l'accordo necessario per svolgerli, il ricorso al giudice va depositato «a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo» (art. 6, secondo comma, ultimo periodo).

L'[art. 410 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art410), secondo comma, prevede a sua volta che la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione presso la commissione interrompe la prescrizione e sospende, «per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza». Come questa sospensione si combini con i 180 giorni e con i 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo, le due norme non lo dicono: è un punto da verificare nella giurisprudenza di legittimità, che questo articolo non riporta.

Le controversie dell'art. 409 c.p.c. ammettono anche la negoziazione assistita ([art. 2-ter del d.l. n. 132/2014](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art2ter)). L'[art. 8 dello stesso decreto](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art8) prevede che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere la convenzione, ovvero della sottoscrizione della convenzione, «è impedita, per una sola volta, la decadenza» e che, se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine, la domanda giudiziale va proposta «entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati». Se e come questa regola si combini con i termini dell'art. 6, le due norme non lo dicono: è un punto da verificare nella giurisprudenza di legittimità, che questo articolo non riporta.

## Il lavoratore incapace: la sentenza n. 111 del 2025

Con la [sentenza n. 111 del 2025](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-07-23&atto.codiceRedazionale=T-250111) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il primo comma dell'art. 6 nella parte in cui non regolava il caso del lavoratore che, quando riceve il licenziamento o mentre corrono i 60 giorni, si trova in condizione di incapacità di intendere o di volere.

In questo caso, secondo il dispositivo, «non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale», e il licenziamento può essere impugnato entro il termine complessivo di decadenza di **240 giorni** dalla ricezione della comunicazione, con il deposito del ricorso, anche cautelare, o con la comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o di arbitrato. La Corte non ha spostato la decorrenza alla fine dell'incapacità, come chiedeva il giudice rimettente: i 240 giorni, somma dei 60 e dei 180, si contano comunque dalla ricezione. Normattiva annota la pronuncia in calce all'art. 6 (aggiornamento 27) e data il testo vigente dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale (23 luglio 2025).

## A quali altri atti si applica l'art. 6

L'[art. 32 della legge n. 183/2010](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183~art32) ha esteso il meccanismo dell'art. 6 ben oltre il licenziamento ingiustificato: per il comma 2 esso si applica «a tutti i casi di invalidità del licenziamento». Le altre ipotesi sono nei commi 3 e 4 e in alcune norme speciali.

| Atto | Da quando decorre il primo termine | Norma |
| --- | --- | --- |
| Licenziamento che presuppone la qualificazione del rapporto | Regola dell'art. 6 | L. 183/2010, art. 32, co. 3, lett. a) |
| Recesso del committente nelle collaborazioni coordinate e continuative | La norma non indica una decorrenza propria: rinvia all'art. 6, che fa decorrere il termine dalla ricezione di una comunicazione scritta. Quale atto faccia decorrere il termine in questa ipotesi è da verificare nella giurisprudenza di legittimità. | L. 183/2010, art. 32, co. 3, lett. b) |
| Trasferimento (art. 2103 c.c.) | Ricezione della comunicazione di trasferimento | L. 183/2010, art. 32, co. 3, lett. c) |
| Cessione del contratto di lavoro (art. 2112 c.c.) | Data del trasferimento | L. 183/2010, art. 32, co. 4, lett. c) |
| Rapporto da costituire o accertare in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto | La norma non indica una decorrenza propria: rinvia all'art. 6, che fa decorrere il termine dalla ricezione di una comunicazione scritta. Quale atto faccia decorrere il termine in questa ipotesi è da verificare nella giurisprudenza di legittimità. | L. 183/2010, art. 32, co. 4, lett. d) |
| Licenziamento collettivo | Regola dell'art. 6 | L. 223/1991, art. 5, co. 3 |
| Contratto a tempo determinato | Cessazione del singolo contratto; il termine è di 180 giorni (120 per i contratti che il d.l. n. 87/2018 esclude: v. sotto) | D.lgs. 81/2015, art. 28, co. 1 |
| Somministrazione, se si chiede il rapporto con l'utilizzatore | Giorno in cui il lavoratore ha cessato l'attività presso l'utilizzatore | D.lgs. 81/2015, art. 39, co. 1 |

La tabella non riporta le lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 32: sono ancora nel testo vigente, ma riguardano soltanto i contratti a termine in corso o già conclusi alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 (24 novembre 2010). La lettera d) del comma 3 è stata abrogata dalla legge n. 92/2012.

Per il contratto a termine la differenza è nel primo termine: l'impugnazione va fatta, con le modalità del primo comma dell'art. 6, entro 180 giorni e non 60; poi si applica il secondo comma. I 180 giorni sono il termine portato dal [d.l. n. 87/2018](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87~art1) (prima erano 120). Per l'art. 1, comma 2, la modifica si applica «ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» (14 luglio 2018), «nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018». Per il comma 3 non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni «nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa», ai quali «continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto»: per l'art. 28, comma 1, i centoventi giorni.

## Agosto: che cosa dice la legge sulla sospensione feriale

La [legge n. 742/1969](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art1) sospende di diritto, dal 1° al 31 agosto, il «decorso dei termini processuali» (art. 1). L'art. 3 esclude dalla sospensione, in materia civile, le cause e i procedimenti indicati dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario e le «controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile». Quando la legge entrò in vigore (6 novembre 1969), l'[art. 429](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art429!vig=1969-11-06) era rubricato «Controversie individuali di lavoro» e l'[art. 459](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art459!vig=1969-11-06) «Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie» (testi in vigore fino all'11 dicembre 1973; oggi l'art. 429 ha altro contenuto, la «Pronuncia della sentenza», e l'art. 459 non è più previsto, dopo la sostituzione del titolo IV del libro II disposta dalla legge n. 533/1973). La legge non nomina i termini dell'art. 6. Se questi siano «termini processuali», e come vada letto oggi il rinvio a due articoli che dal 12 dicembre 1973 non hanno più quel contenuto, il testo non lo dice. La Corte costituzionale ha esteso la sospensione dell'art. 1 ad alcuni termini che la legge non nominava (le pronunce sono annotate da Normattiva in calce all'articolo; con la [sentenza n. 49 del 1990](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-02-07&atto.codiceRedazionale=090C0124), ai trenta giorni dell'art. 1137 c.c. per impugnare le delibere dell'assemblea di condominio): nessuna riguarda l'art. 6 della legge n. 604/1966. L'effetto sui 60 e sui 180 giorni va riscontrato sulla giurisprudenza civile di legittimità, che non è raccolta in modo sistematico nel [corpus di Chiostro](https://chiostro.algon.one/copertura), e lo dichiariamo.

## L'offerta di conciliazione: entro i termini dell'impugnazione stragiudiziale

Per i lavoratori ai quali si applica il d.lgs. n. 23/2015, il datore di lavoro può offrire, in una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c. e all'art. 76 del d.lgs. n. 276/2003 e mediante consegna di un assegno circolare, la somma prevista dall'[art. 6 del d.lgs. n. 23/2015](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art6) «entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento». L'accettazione dell'assegno in quella sede comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all'impugnazione, anche se già proposta.

## Tre controlli prima di contare i giorni

- **La data di ricezione** della comunicazione scritta, e se i motivi sono arrivati con una comunicazione separata.

- **L'atto di impugnazione**: scritto e idoneo a rendere nota la volontà di impugnare; va conservata la prova della data di invio e di quella di ricezione. Se per rispettare i 60 giorni basti la spedizione, la norma non lo dice: va verificato nella giurisprudenza di legittimità.

- **Il secondo adempimento**: ricorso, anche cautelare, oppure richiesta di conciliazione o arbitrato comunicata alla controparte entro i 180 giorni; e, se la conciliazione o l'arbitrato richiesti sono rifiutati o non si raggiunge l'accordo necessario per svolgerli, il deposito del ricorso al giudice entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Se è stato comunicato un invito alla negoziazione assistita o è stata sottoscritta la convenzione, va considerato anche l'art. 8 del d.l. n. 132/2014 (v. sopra).

## Per continuare la verifica sulle fonti

Questa pagina riporta le norme e le pronunce della Corte costituzionale, e dichiara i punti che rinvia alla giurisprudenza di legittimità. Per interrogare gli stessi testi sul vostro quesito, [la prova gratuita di Chiostro comprende quattro domande](https://chiostro.algon.one/?lingua=it#prova); i [prezzi degli abbonamenti](https://chiostro.algon.one/?lingua=it#prezzi) sono pubblici. Uno studio che lo ha adottato racconta [come Standards Legal parte dal testo ufficiale](https://chiostro.algon.one/clienti/standards-legal), e gli approfondimenti sulle norme sono raccolti nell'[indice del blog](https://chiostro.algon.one/blog).

## Fonti

- [Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 6](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art6) (Normattiva, testo vigente con le pronunce della Corte costituzionale)

- [Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 2](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art2) (Normattiva)

- [Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art10) (Normattiva)

- [Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18) (Normattiva)

- [Codice civile, art. 1335](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1335) (Normattiva)

- [Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183~art32) (Normattiva)

- [Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, commi 11, lett. b), 37, 38 e 39](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art1) (Normattiva)

- [Codice di procedura civile, art. 410](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art410) (Normattiva)

- [D.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 2-ter](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art2ter) e [art. 8](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art8) (Normattiva)

- [Codice di procedura civile, art. 429 nel testo vigente nel 1969](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art429!vig=1969-11-06) e [art. 459](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art459!vig=1969-11-06) (Normattiva, testo storico)

- [Codice di procedura civile, art. 429 nel testo vigente](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art429) e [art. 459](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art459) (Normattiva)

- [D.l. 12 luglio 2018, n. 87, art. 1, commi 1, lett. c), 2 e 3](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87~art1) (Normattiva)

- [Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 3](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5) (Normattiva)

- [D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 28](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art28) e [art. 39](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art39) (Normattiva)

- [D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, art. 6](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art6) e [art. 4](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art4) (Normattiva)

- [Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art1) e [art. 3](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art3) (Normattiva)

- [Corte costituzionale, sentenza n. 212 del 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=T-200212) (Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 43 del 21 ottobre 2020)

- [Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 2025](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-07-23&atto.codiceRedazionale=T-250111) (Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 30 del 23 luglio 2025)

- [Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 1990](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-02-07&atto.codiceRedazionale=090C0124) (Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 1990)

Contenuto informativo, non è un parere legale; verificate sempre sulle fonti ufficiali. Il testo è aggiornato alla data indicata: norme e giurisprudenza possono essere cambiate dopo.
